Affitto della Masseria “Cappella del Carmine” – 1839
Tutti i documenti relativi al fitto in oggetto sono redatti su carta intestata “Provincia di Bari – Consiglio Generale degli Ospizi”. Osservandoli, notiamo che sono più formali rispetto ai precedenti, infatti tutto il plico relativo al contratto è definito “Volumetto degli atti” e i diversi manifesti, con relativi verbali, adesso sono numerati.
“Signor Sindaco,
il Consiglio gli ha impartito la sua approvazione alla subasta celebrata per l’affitto della masseria di cotesta Cappella del Carmine la quale è rimasta aggiudicata a favore di Angelo Dalfino solidalmente garantito da Giuseppe Spinelli per l’annuo estaglio di ducati 310 e per la durata di anni quattro”.
È la Provincia di Bari che scrive al Sindaco di “Casal Sammichele” per comunicare che è stata approvata la subasta.
Siamo nel 1839 e notiamo che dal 1826 (vedi la Piazza anno VIII n°1 gennaio-febbraio 2005) non si leggono atti che riportino contratti di fitto, ma dopo tredici anni notiamo che i nomi del conduttore e del suo garante sono gli stessi.
Se, come visto in precedenza, il contratto si rinnova ogni quattro anni, in realtà la nuova subasta doveva tenersi nel 1838. Perché siamo nel 1839? Cosa ha determinato lo scarto di un anno?
Dopo tredici anni è cambiata anche la denominazione del nostro comune: da “San Michele” si è passati a “Sammichele”.
Durante lo studio delle carte, spesso ci si è chiesti dov’era ubicata la Casa Municipale all’epoca dei fatti.
Quando si parla di “pubblica piazza” (luogo prescelto per l’espletamento delle aste), si deve pensare a Piazza Caracciolo? È in questo luogo che venivano affissi i manifesti di pubblico incanto? Dato l’ottimo stato degli stessi, deduciamo che la permanenza delle pubblicazioni doveva verificarsi in un ambiente al chiuso.
Di recente, è rinvenuta un’inscrizione su un architrave di una casa ubicata in via Vaaz che riporta “ ”. Indubbiamente si trattava di un ufficio pubblico al centro del paese, quindi luogo spesso frequentato dalla cittadinanza e, perché no, nei pressi del Municipio. Facciamo notare che nel 1870 è stata inaugurata la Chiesa Madre, in Piazza V. Veneto, eretta, tutto sommato, nei dintorni del centro cittadino. Queste considerazioni, che possono sembrare ingenue, fanno pensare che la pubblica piazza fosse centro propulsore della vita quotidiana (come lo è ancora oggi), tant’è che (anticipiamo al lettore) nel 1847 si parlerà di un “Corpo di Guardia degli Urbani” con sede “in questa pubblica piazza, nel solito luogo”( in realtà mai specificato o indicato, nemmeno facendo riferimento ad un altro punto significativo del paese).
È facilmente pensabile che i manifesti (redatti manualmente e quindi in un numero limitatissimo) dovevano essere posti dove potevano essere visionati dalla maggior parte delle persone, quindi nei punti di ritrovo, di passaggio o nei pressi dei luoghi di culto.
“Si avvicini sotto l’asta”: era questo l’incipit del “Primo manifesto”, che richiamava gli interessati. Nello stesso, sono menzionate le condizioni, venti in tutto, da sottoscrivere necessariamente per stipulare il contratto. Le riportiamo di seguito, rilevando che sono identiche in tutte le stipule di locazione a cui avremo modo di far riferimento. Segnaleremo solo le eventuali variazioni.
1. Il nuovo affitto deve durare per quattro anni, dal 15 agosto 1839 al 14 agosto 1843;
2. Base d’asta, ducati 300 d’argento, ma ove mai il risultato delle candele fosse inferiore a quello che andrà a terminare in agosto di questo corrente anno, in tal caso oltre dell’approvazione riserbata al codesto Consiglio Generale come di sopra è spiegato, sarà nella facoltà dello stesso di diminuirne la durata.
3. Che l’annuo estaglio debba pagarsi dall’offerente in moneta effettiva di argento nelle mani del Cassiere protempore dello stabilimento in ogni fine di agosto per i primi tre anni del quadriennio, e nell’ultimo anno debba pagarsi a 14 agosto 1843 giorno in cui terminar deve il nuovo affitto.
4. Che laddove il conduttore volesse per qualunque motivo intentare controversia giudiziaria dovrà depositare nelle mani del Cassiere dello stabilimento la somma in controversia in difetto s’intenderà aver egli rinunciato a qualunque diritto d’introdurre giudizio contro l’amministratore.
5. “Cantja” 50 di buona paglia devono essere lasciate dal nuovo conduttore allo stabilimento come il conduttore uscente lascia 50 cantaja di buona paglia.
6. Gli animali “d’industria” del conduttore devono pernottare nella masseria, ma lui deve obbligatoriamente spandere 70 trainate all’anno di buon letame nei terreni della masseria e il dippiù rimane a beneficio del conduttore. Nell’ultimo anno, allo scadere del contratto, il conduttore sarà obbligato a consegnare 70 trainate di buon letame, così come le aveva ricevute all’inizio del contratto di fitto.
7. Il conduttore deve lasciare nell’ultimo anno a beneficio dello stabilimento:
vignali 15 di maggesi
vignali 5 di maggesi varie
vignali 10 tra ceci e fave
8. Chel’aggiudicatario espressamente debba rinunciare a qualunque azione di escomputo per tutti i casi fortuiti preveduti o impreveduti a norma degli articoli 1612 e 1619 del Codice del Regno.
9. Il conduttore della masseria è obbligato a pagare tutti i pesi Regi dello stabilimento […] ed anticipare similmente nelle mani del Cassiere protempore le somme per tutti i pagamenti annuali secondo le proprie scadenze e tutte le tasse prescritte dal Consiglio Generale di Beneficenza. Di questi pagamenti si ritirava una ricevuta e in ogni caso le somme venivano detratte dall’annuo estaglio (probabilmente si trattava di un sorta di “caparra”).
10. Che il conduttore debba depositare idonea cauzione a piacimento dell’amministratore per la maggior sicurezza dello stabilimento.
11. Che saranno a carico del conduttore le riparazioni nascenti da sua incuria, ed assistenza alle lamie, tetti, e parte del fabbricato di detta masseria rimanendo solo a carico dello stabilimento quelle prodotte dal tempo ed infortunio dell’aria.
12. Che debba accordarsi all’affittatore l’uso della legna pel solo luogo della masseria, allorquando pernotteranno i pastori ed agricoltori in campagna dovendone cerziorar prima l’amministrazione per farsegliene l’assegno proporzionato dagli agenti silvani dei soli alberi siti nei terreni satìvi.
13. Che debba il conduttore portare una sorveglianza (potrebbe essere inteso in due modi: portare un testimone o sorvegliare attentamente) per evitarsi i danni degli alberi del sativo o boscoso della masseria, ed essere tenuto a designare i contravventori e denunziarla agli Agenti Silvani, come tra ore 24, e tenuto di avvertire l’amministrazione se trovasse dei danni fatti da autori ignoti.
14. Nei quattro anni l’affittuario non deve permettere alcun passaggio attraverso i fondi della masseria, né deve apportare modifiche alla casa, altrimenti risponderà in prima persona dei danni e degli interessi maturati.
15. Le spese degli atti di aggiudicazione devono essere a carico dell’affittuario.
16. Che sia concesso al conduttore lo spurgo degli alberi […].
17. L’aggiudicatario non può introdurre “capi magliati” nelle mandrie per non nuocere agli altri animali.
18. Che l’affitto si intenda concluso a corpo e non a misura, rimanendo il dippiù a suo vantaggio come a danno il meno.
19. Il conduttore deve mantenere in buono stato le mura della masseria.
20. Che l’aggiudicatario deve pagare l’estaglio nel giorno della scadenza, altrimenti scattano le sanzioni previste dall’art. 1932 delle Leggi (del Regno?) fino alla reclusione.
Sammichele 5 maggio 1839
Il Cancelliere Fanelli
Il Sindaco Angelandrea Dalfino
L’amministratore Sacerdote Angelo Lagravinese
Nella postilla si certifica che il manifesto ha avuto “massima pubblicità” sotto la responsabilità del Cancelliere
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